Statuto dell’Associazione


L’Associazione sportiva SHOTOKAN CLUB nasce, di fatto, nel 1968 e ancora oggi si occupa di attività sportiva, formativa e didattica

Lo SHOTOKAN CLUB, dal 1970, anno di importanti cambiamenti gestionali, è sempre stato affiliato all’Ente nazionale di Promozione Sportiva UISP.

L’Atto costitutivo e il primo Statuto che ufficialmente definiscono lo SHOTOKAN CLUB come un’Associazione sportiva, culturale, intellettuale e ricreativa, è del 23 Aprile 1976, registrato a Bologna al n. 5584 del Registro per gli atti pubblici.

Quel primo Statuto, per rispondere alle nuove normative nel frattempo emanate, è stato modificato dall’Assemblea Straordinaria dei soci, riuniti per l’occasione il 27 Giugno 1998, nel secondo Statuto, che sarà poi registrato presso il 4° Ufficio dell’Agenzia delle Entrate in data 29 Giugno 1998, n. 9286, Serie 3A.

Sempre per rispondere alle più recenti normative attinenti al mondo sportivo dilettantistico, ma anche a quelle relative al GDRP sulla privacy, anche il secondo Statuto ha avuto bisogno di modifiche che sono state recepite con la redazione del seguente vigente Statuto, riportato qui sotto in copia conforme all’originale. Il nuovo Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci nel Novembre 2023 e registrato nel Dicembre 2023.

ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA (A.C.S.D.)

SHOTOKAN CLUB

STATUTO

TITOLO I : Denominazione – Sede

Art. 1 – Denominazione e Sede sociale dell’Associazione.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con Sede sociale in Bologna, Via T. Signorini n° 16/D, un’Associazione non riconosciuta che assume la denominazione “Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica SHOTOKAN CLUB”, in breve “A.C.S.D. SHOTOKAN CLUB”, e di seguito, più semplicemente, “Associazione”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive dell’ordinamento generale e a quelle degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva o di altri ancora cui l’Associazione decida di affiliarsi mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Sedi distaccate.

L’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà decidere di costituire Sedi distaccate o Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

TITOLO II : Caratteristiche – Scopi sociali

Art. 3 – Caratteristiche dell’Associazione.

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha alcun fine di lucro. Vige pertanto, durante l’intera vita associativa il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Essa opera per il conseguimento di fini prevalentemente sportivi dilettantistici, didattici e formativi, oltre che culturali, intellettuali e ricreativi per l’esclusivo soddisfacimento degli interessi dei propri soci.

Art. 4 – Scopi sociali e istituzionali.

1) L’Associazione promuove l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riconducibili alla disciplina del Karate, Kung Fu, Tai Chi, Yoga o Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness e alle discipline affini riconosciute dall’ordinamento sportivo. Per il raggiungimento degli scopi l’associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare, mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all’Associazione. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.

2) L’associazione può svolgere anche attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, quali, a titolo meramente esemplificativo: attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L’Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive viene deliberato dal Consiglio Direttivo ed è subordinato alla circostanza che si qualifichino come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive”.

TITOLO III : Soci – Ammissione – Libro soci – Diritti e doveri – Quota associativa

Art. 5 – I soci.

Il numero dei soci è illimitato.

Le persone fisiche che intendono far parte dell’Associazione, che ne condividano gli scopi sociali e s’impegnino a realizzarli, che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni tipo di rapporto sia con gli altri soci sia con la società civile, compilano e sottoscrivono la domanda di ammissione e possono diventare soci dell’Associazione, previa accettazione della domanda, il versamento della quota associativa annuale e il possesso della Tessera sociale.

Le Società, Associazioni o Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio Rappresentante legale.

I soci devono astenersi da ogni forma d’illecito civile e sportivo e da qualsivoglia esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, dei Comitati Nazionali o Internazionali e dei loro Organi interni nonché degli Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione abbia deciso di affiliarsi.

Art. 6 – La domanda di ammissione.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, che è raccolta da un membro del Consiglio Direttivo o da un socio incaricato o che potrà essere inoltrata online, il richiedente s’impegna ad attenersi alle norme del presente Statuto e a osservare sia i Regolamenti sia le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. La domanda di ammissione a socio di un minorenne dovrà essere presentata e sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale, il quale lo rappresenta e risponde di tutte le obbligazioni del minore nei confronti dell’Associazione.

Art. 7 – L’accettazione della domanda.

L’accettazione della domanda di ammissione a socio è demandata al Consiglio Direttivo, il quale, se fosse questo l’unico motivo per cui esso è chiamato a esprimersi, può manifestare il proprio assenso o dissenso con l’apposizione o meno, sulla domanda, delle firme di tutti i suoi membri.

In tutti i casi, il parere espresso dal Consiglio Direttivo è definitivo e non ammette appello.

Con l’avvenuta accettazione, che dovrà avere data posteriore a quella della domanda, il richiedente viene identificato con un numero progressivo d’iscrizione e, una volta versata la quota associativa annuale, che comporterà il rilascio della Tessera sociale annuale, acquisirà la qualifica di socio, potrà partecipare alla vita associativa e godere dei diritti e doveri previsti dal successivo art. 9.

Art. 8 – Il Libro soci e la riservatezza dei dati.

Tutte le domande dei soci, sulle quali saranno annotate le circostanze salienti della loro vita associativa, sono numerate e ordinatamente raccolte presso la Sede sociale. Esse andranno a costituire, di fatto, il Libro soci dell’Associazione. Le domande di ammissione e gli altri elaborati informatici dell’Associazione devono essere custoditi nella Sede sociale con la cura necessaria a garantire, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, la riservatezza dei dati personali acquisiti.

Art. 9 – La vita associativa, i diritti e i doveri.

La vita associativa dell’Associazione è caratterizzata da una disciplina uniforme del rapporto associativo e da modalità associative volte a garantire la pratica realizzazione del rapporto medesimo. Data la natura del sodalizio è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il socio ha i seguenti diritti e doveri:

–        diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto sia dei regolamenti interni del sodalizio sia delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

–        diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;

–        diritto di essere convocato alle Assemblee;

–        diritto di voto, purché maggiorenne;

–        diritto di godere, purché maggiorenne, sia dell’elettorato attivo e passivo sia di ricoprire la cariche elettive in seno agli Organi dell’Associazione;

–        dovere di osservare le norme dello Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

–        dovere di concorrere alle spese generali dell’Associazione col versamento della quota associativa annuale e dei previsti contributi integrativi, o quote di frequenza, deliberate dal Consiglio Direttivo per la partecipazione alla pratica delle attività sportive dilettantistiche, alle attività didattiche e, in genere, alle iniziative di cui all’art. 4.

Art. 10 – La quota o contributo associativo annuale.

Gli associati sono tenuti a versare una quota o contributo associativo annuale, che è deliberata dal Consiglio Direttivo in misura identica per tutti i soci.

Tale quota annuale è tacitamente rinnovata di anno in anno fino a diversa decisione, che diverrà operativa a decorrere dall’anno sociale successivo a quello della deliberazione assunta. Detta quota ha validità fino alla conclusione dell’anno sociale in corso e non può essere interrotta né restituita né rivalutata.

La data del versamento della prima quota associativa annuale è annotata nella domanda di ammissione, mentre i versamenti degli anni successivi sono registrati negli Elenchi annuali dei soci partecipanti alle attività sportive dilettantistiche o didattiche o alle specifiche iniziative cui essi decidessero di aderire.

Il socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale, benché abbia ricevuto il relativo avviso, anche collettivo, rimane iscritto nel Libro soci, mantiene la sua qualifica di socio, ma, di fatto, fino al rinnovo, non può partecipare alle attività e alle iniziative messe in campo dall’Associazione.

Le quote associative annuali, dal momento del loro versamento, hanno una validità che s’interrompe solo al naturale scadere dell’anno sociale in corso, salvo che non intervengano i recessi volontari o le esclusioni previste dal successivo Titolo IV. Esse sono intrasmissibili, fatto salvo quanto stabilito dalle vigenti leggi in caso di morte, non sono rivalutabili e non sono per nessun motivo rimborsabili.

TITOLO IV : Recesso – Decadenza – Esclusione

Art. 11 – Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

Art. 12 – Cause di perdita della qualifica di socio.

Il recesso dalla qualifica di socio avviene presentando le proprie dimissioni per iscritto, via posta ordinaria o elettronica, al Consiglio Direttivo.

La decadenza dalla qualifica di socio avviene senza formalità alcuna per scioglimento dell’Associazione.

L’esclusione dalla qualifica di socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

–        che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

–        che svolga o tenti di  svolgere attività contraria agli interessi dell’Associazione;

–        che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

In tutti i casi non si ha alcun diritto al rimborso del contributo associativo annuale.

Art. 13 – Le deliberazioni di esclusione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante posta ordinaria o elettronica e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere, mezzo posta ordinaria o elettronica, la convocazione dell’Assemblea ordinaria al fine di contestare gli addebiti posti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento sulla domanda d’ammissione contenuta nel Libro soci. Tale annotazione sarà riportata una volta decorsi 20 (venti) giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della deliberazione dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. L’associato escluso non può più essere riammesso come socio.

TITOLO V : Risorse economiche – Fondo comune – Anno sociale – Rendiconto

Art. 14 – Le risorse economiche.

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a)  quote associative annuali e contributi integrativi o quote di frequenza per la partecipazione alle iniziative promosse dall’Associazione a favore degli associati. Quote di frequenza che saranno puntualmente riportate sia sull’annuale e personale Tessera sociale, a titolo di ricevuta non fiscale, sia sugli interni Elenchi annuali degli soci partecipantialle attività che attengono agli scopi sociali;

b)  quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

c)   eredità, donazioni e legati;

d)  contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e)  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

f)   entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g)  proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h)  erogazioni liberali degli associati o di terzi;

i)   liberi e temporanei prestiti infruttiferi effettuati dai soci per sopperire a eventuali urgenti necessità cui non riuscisse a far fronte il Conto Corrente bancario dell’Associazione;

l)   entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;

m) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’Associazione.

Art. 15 – Il Fondo comune.

Il Fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e dai beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’as­sociazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente destinato e reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 16 – L’anno sociale e il Rendiconto.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario inizia il 1° Settembre di ogni anno e termina il 31 Agosto dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea dei soci, la quale dev’essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale per la sua approvazione.

TITOLO VI : Gli Organi dell’Associazione

Art. 17 – Organi dell’Associazione

Gli Organi dell’Associazione sono:

a)     l’Assemblea degli associati;

b)     il Consiglio Direttivo;

c)     il Presidente

d)     il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Art. 18 – Le Assemblee degli associati e loro funzionamento.

L’Assemblea degli associati è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria. Quando è regolarmente convocata e validamente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, al rispetto di quanto da essa deliberato.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. In assenza anche di quest’ultimo, sono assunte dal socio designato dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario verbalizzatore, scelto fra i presenti.

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie possono partecipare tutti i soci, nel rispetto del principio del voto singolo.

L’esercente la responsabilità genitoriale del socio minorenne, essendo suo rappresentante, avrà il diritto di potervi assistere, ma senza diritto di voto. Una sua richiesta d’intervento, su materie inerenti l’attività praticata dal minore, può essere accordata dal Presidente dell’Assemblea.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante avviso ai soci da affiggersi nella Bacheca sociale della Sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza.

La convocazione deve contenere l’Ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso di convocazione deve altresì essere comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza, mediante posta ordinaria o elettronica ovvero con l’Avviso ai soci pubblicato sul giornalino sociale o sul sito web, se esistenti. I soci che frequentano le Sedi distaccate nelle quali non è possibile installare una Bacheca sociale, saranno per tempo e opportunamente avvisati e invitati a consultare il sito web, che riporterà l’Avviso ai soci.

Sia le deliberazioni assembleari sia quanto di rilevante avviene durante l’Assemblea devono essere riportati a verbale nel Registro dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Verbale che, previa rilettura finale all’Assemblea e sua approvazione, dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore.

Non possono essere introdotti nei locali dove si tengono le Assemblee apparecchi di registrazione o fotografici, senza espressa autorizzazione del Presidente dell’Assemblea.

Art. 19 – L’Assemblea ordinaria.

L’assemblea ordinaria, nel rispetto della sovranità assembleare, quando regolarmente costituita:

a)    approva il Rendiconto economico e finanziario;

b)   procede all’elezione del Presidente dell’Associazione;

c)    elegge i restanti membri del Consiglio Direttivo, più i supplenti;

d)   nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se l’Organo è stato deliberato, più i supplenti;

e)    delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

f)     approva gli eventuali regolamenti;

g)    delibera, quando richiesto, sull’esclusione dei soci.

Essa ha luogo almeno una volta l’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’anno sociale, è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente.

L’Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero sia reclamata da almeno un decimo dei soci, per iscritto, all’indirizzo del Presidente, ovvero se il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto, invii al Presidente una specifica richiesta scritta con l’indicazione delle materie da trattare. In questi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta (superiore al 50%) dei soci.

In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie, con riguardo a ciascuno degli argomenti posti all’Ordine del giorno, sono valide se prese a maggioranza assoluta (superiore al 50%) dei soci presenti.

Art. 20 – L’Assemblea straordinaria.

La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o dalla maggioranza assoluta (superiore al 50%) dei soci. In quest’ultimo caso, dopo aver proposto un preciso Ordine del giorno, la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria delibera sia sulle modificazioni da apportare allo Statuto sia sullo scioglimento dell’Associazione.

In prima convocazione, le delibere per le modifiche statutarie sono valide alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza (superiore al 50%) dei presenti, mentre per la delibera di scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci. Le Assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono approvate, sia per le modifiche statutarie che per lo scioglimento, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci presenti.

Art. 21 – Trasparenza degli atti sociali.

Una sostanziale trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione deve sempre essere assicurata dagli Organi dell’Associazione, con particolare riferimento ai Registri dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali sono conservati presso la Sede sociale dell’Associazione e devono essere messi a disposizione, per la loro eventuale visione e consultazione, sia degli Organi dell’Associazione sia di tutti i soci.

Art. 22 – Le cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Restano salve le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento dei mandati previsti dallo statuto. Fatti salvi, inoltre, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, i compensi per le attività amministrativo-gestionali di carattere non professionale relativi alla fattiva gestione dell’Associazione.

I membri eletti rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono ricoprire le cariche sociali degli Organi dell’Associazione i soci che:

– Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri: tre o cinque. Il Presidente dell’Associa­zione ne è membro di diritto e riveste anche il ruolo di Presidente del Consiglio Direttivo.

In occasione del rinnovo delle cariche, il Consiglio Direttivo uscente propone all’Assemblea ordinaria, che discuterà e delibererà nel merito, a) il numero di membri che formeranno il nuovo Consiglio Direttivo; b) il numero di eventuali membri supplenti e c) i nomi dei soci che si sono proposti a ricoprire tali cariche. Soci per i quali non devono sussistere cause d’incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo all’as­sunzione dell’incarico e che devono comunicare al Consiglio Direttivo uscente, via posta ordinaria o elettronica, la propria disponibilità almeno 48 ore prima della data di Prima Convocazione dell’Assemblea elettiva. Nel caso nessun socio si proponesse, la citata limitazione temporale decade e si provvederà collegialmente in sede assembleare.

Per ciascun candidato si svolgerà una singola votazione e il numero di voti ottenuto sarà riportato a verbale. E’ eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

Tutti i membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo appena eletto dall’Assemblea si apparta per votare, al suo interno, la carica di Vicepresidente e di Segretario economo, cariche che saranno comunicate all’Assemblea ancora adunata. Gli eventuali altri due membri eletti andranno a ricoprire le cariche di Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

La sua convocazione è fatta a mezzo posta ordinaria o elettronica, non meno di 8 (otto) giorni prima dell’adu­nanza, e le sue sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti, ovvero quando, anche in mancanza di una convocazione ufficiale, tutti i suoi membri siano presenti.

Le sedute sono ritenute valide anche con la presenza di tutti i suoi membri in chiamata o videochiamata o videoconferenza, dove, chi presiede la riunione, designa uno di essi a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante e sarà sua cura trascrivere il relativo verbale sul Registro dei Verbali.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti (superiore al 50%) e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Esse devono essere riportate a verbale nel Registro dei Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e tale verbale sarà firmato da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante.

Il Registro dei Verbali è messo a disposizione, su richiesta, dei soci e degli Organi interni.

Se il Consiglio Direttivo è chiamato a esprimersi unicamente sull’accettazione della domanda di ammissione a socio, il suo assenso o dissenso può essere manifestato con l’apposizione o meno sulla domanda delle firme di tutti i suoi membri. Alla prima riunione valida del Consiglio Direttivo, il Segretario verbalizzante provvederà alla registrazione dell’esito della domanda nel Registro dei Verbali, riportando il numero identificativo del socio e la data di accettazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1 –  curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

2 –  redigere il Rendiconto economico e finanziario;

3 –  predisporre i regolamenti interni;

4 –  stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

5 –  deliberare l’accettazione dei nuovi soci;

6 –  deliberare l’esclusione degli associati;

7 –  nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Asso­ciazione;

8 –  compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie a una corretta amministrazione dell’Associazione;

 9 –  affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art. 24 – Decadenza dall’incarico.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Consiglio Direttivo decadano dall’inca­rico, il Consiglio provvederà alla loro surroga nominando gli eventuali membri supplenti che hanno avuto più voti.  In assenza di membri supplenti, il Consiglio Direttivo proseguirà in mancanza fino alla prima Assemblea utile, che provvederà all’elezione dei nuovi membri. Dovesse decadere oltre la metà dei membri del Consiglio, sarà convocata l’Assemblea al fine di provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. In tutti casi, i membri eletti rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del precedente Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Il Presidente dell’Associazione.

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea ordinaria e riveste anche il ruolo di Presidente del Consiglio Direttivo. Organo, quest’ultimo, che sarà eletto dall’Assemblea con una successiva votazione. I soci che propongono il loro nome per assumere la carica di Presidente, comunicano al Consiglio Direttivo, via posta ordinaria o elettronica, la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico almeno 48 ore prima della data di Prima Convocazione dell’Assemblea. Nel caso nessun socio si proponesse, tale limitazione temporale decade e si provvederà collegialmente in sede assembleare.

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli è il rappresentante legale dell’Associa­zione e ne ha la firma. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o d’impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, il quale, in caso di dimissioni del Presidente, le manterrà fino alla nomina di un nuovo Presidente da parte della prima Assemblea utile e, una volta eletto, rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Organo del Collegio dei Revisori dei Conti, se ritenuto necessario e se messo all’Ordine del giorno dell’As­semblea ordinaria su mandato del Consiglio Direttivo espresso all’unanimità, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, proposti dal Consiglio Direttivo e scelti anche fra i non soci. Una volta eletto, l’Organo sceglie al proprio interno il Presidente del Collegio e lo comunica all’Assemblea ancora riunita. Le loro cariche sono elettive e gratuite, durano quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, ha il compito di controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e di vigilare sul rispetto dello Statuto. Può partecipare di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, senza diritto di voto. In quelle sedi, su invito del Presidente dell’Assemblea, presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO VII : Clausola compromissoria

Art. 27 – Clausola compromissoria.

Tutte le controversie fra l’Associazione e i soci e fra i soci sono sottoposte a un Collegio arbitrale costituito da tre associati, di cui due scelti dalle parti interessate e un terzo, che assumerà la Presidenza del Collegio arbitrale, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso. Al Collegio arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.

I soci, con l’accettazione dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

TITOLO VIII : Durata e scioglimento dell’Associazione

Art. 28 – Durata dell’Associazione e scioglimento.

La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci. In quella stessa sede sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Con lo scioglimento dell’Associazione tutti gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di socio.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, acquisito il parere richiesto dall’art. 148, comma 8, lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, a Enti o Associazioni che perseguano finalità di promozione e sviluppo dell’attività sportiva e, comunque, di utilità sociale.

TITOLO IX : Norma di rinvio

Art. 29 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto dell’Ente di Promozione Sportiva e dei Regolamenti dell’ordinamento sportivo cui l’Associazione è affiliata e, in subordine e in quanto adottabili, le norme del Codice Civile.

Il Certificato di attribuzione del Codice Fiscale, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Bologna, riporta i seguenti dati:

C.F.: 80066350374 – Tipo Attività: 931910 – Enti e Organizzazioni sportive.

Lo Statuto è sempre esposto e consultabile presso la Sede sociale dell’Associazione, in via T. Signorini, 16/D, 40133 Bologna.